Forniamo servizi integrati sulla sicurezza del lavoro, in materia di autocontrollo e haccp, sull'ambiente e sui sistemi di gestione aziendale e relativa certificazione, privacy e sicurezza dei dati conservati in azienda.
Possiamo fornire il solo servizio di consulenza oppure un servizio "chiavi in mano" che prevede la gestione di tutte le fasi inerenti il settore di intervento: analisi iniziale, elaborazione del documento o del regolamento, invio della documentazione presso gli organi competenti.
La formazione sulla sicurezza occupa un ruolo strategico all'interno di qualunque organizzazione lavorativa, sia essa pubblica o privata, in quanto può costituire uno strumento di notevole efficacia per l´accrescimento delle conoscenze e delle competenze di tutte le figure aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
La formazione sulla sicurezza risponde inoltre a precisi obblighi normativi a fronte dei quali sono previste specifiche sanzioni a carico delle figure aziendali responsabili del processo formativo.
I programmi sono determinati in base a quanto stabilito dalle normative vigenti e durante i corsi viene fatto uso di strumenti multimediali quali le proiezione di slides, video, etc...al fine di ottenere il massimo coinvolgimento possibile dei partecipanti, prediligendo linterazione fra docente e discente e fra i discenti stessi.
Ai discenti vengono consegnati i materiali di cancelleria necessari quali penna e block notes e l'attestato finale di frequenza viene rilasciato su cartoncino stampato a colori.
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE)
Gru
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Trattori Agricoli e Forestali
Escavatori, Pale Caricatrici Frontali, Terne e Autoribaltabili a Cingoli
Pompe per calcestruzzo
Corsi di aggiornamento
Formazione per Dirigenti - ACC.SR 21/12/2011
Formazione per RLS (rappresentante lavoratori per la sicurezza) - art.37 D.LGS.81/08
Formazione per Preposti - ACC.SR 21/12/2011
Formazione per Dirigenti - ACC.SR 21/12/2011
Formazione per RLS (rappresentante lavoratori per la sicurezza) - art.37 D.LGS.81/08
Formazione Attrezzature da Lavoro - Art.73 D.LGS.81/08
Utilizzo DPI 3° Categoria - Art.77 D.LGS.81/08
Corso per Lavori in Presenza di Elettricità
Il piano di autocontrollo garantisce l'igiene e la sicurezza degli alimenti prodotti o manipolati, poichè consente di individuare i possibili pericoli di contaminazione (H.A.) legati alla preparazione degli alimenti stessi ed i punti critici di controllo (C.C.P.) all'interno di ciascun ciclo produttivo.
Oltre ad essere la forma più conveniente di garanzia di sicurezza, è un obbligo espressamente previsto da leggi e regolamenti per la produzione alimentare.
I principi su cui si fonda il sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) sono quelli di seguito indicati:
a) Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
b) Identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
c) Stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
d) Stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
e) Stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
f) Stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);
g) Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).
Il piano deve essere applicato all'intero ciclo produttivo del prodotto e deve riguardare, di conseguenza, tutte le fasi che possono ad esso essere ricondotte quali la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione e la manipolazione, fino alla vendita ed alla fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.
Il piano o manuale di autocontrollo, oltre alla descrizione dell'attività deve contenere le seguenti parti specifiche:
La redazione del documento sulla sicurezza dei dati prevede:
Redazione del documento di valutazione dei rischi
Redazione dei documenti di valutazione dei rischi specifici come:
La normativa attualmente in vigore sulla sicurezza dei luoghi attribuisce un ruolo fondamentale e strategico alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro.
Il D.Lgs.81/08 e s.m.i. definisce in via preliminare la valutazione dei rischi come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Ciò premesso, il decreto pone poi a carico del datore di lavoro l'obbligo della valutazione di tutti i rischi da lavoro e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
Tale obbligo, unitamente a quello dell'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, costituisce sicuramente l'aspetto più caratterizzante della figura del datore di lavoro, al punto che entrambi gli obblighi non sono delegabili.
Quanto al contenuto del documento di valutazione dei rischi, esso deve contenere:
a. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
b. L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.).
c. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
d. L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
e. L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale (R.L.S.T.) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (ove previsto).
f. L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Va ulteriormente precisato che è possibile procedere all'elaborazione di un documento unico contenente la valutazione di tutti i rischi da lavoro, oppure all'elaborazione di più documenti di valutazione di rischi specifici, i cui risultati dovranno comunque essere riportati nel "documento di valutazione dei rischi" in virtù del principio di completezza della valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi all´attività lavorativa, vale a dire in qualunque luogo e mansione da essi svolta.
Lo scopo della valutazione dei rischi è, pertanto, quello di consentire al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, eliminando o diminuendo i rischi presenti nel ciclo produttivo.
Queste misure devono comprendere:
• La prevenzione dei rischi professionali.
• L'informazione dei lavoratori.
• La formazione e l'addestramento (ove necessario) dei lavoratori.
• L'approntamento dell'organizzazione e dei mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.
Nei casi in cui non risultasse possibile eliminare i rischi alla fonte, il datore di lavoro dovrà elaborare un programma di miglioramento tendente alla diminuzione degli stessi ed al monitoraggio dei cosiddetti rischi residui, al fine di ridurli ulteriormente (ove possibile), in occasione delle revisioni periodiche della valutazione dei rischi e del programma di miglioramento stesso.
Di conseguenza, l'approccio - non poco frequente - del datore di lavoro che pensa o ritiene di aver adempiuto ad un obbligo una tantum, non è accettabile poiché la valutazione dei rischi si manifesta per il suo carattere di